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Nomina Energy Manager

Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, detto anche Energy Manager, è una figura formalmente introdotta in Italia dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10 per i soggetti caratterizzati da consumi rilevanti che hanno l’obbligo di nominarlo annualmente. L’incarico dell’Energy Manager può essere svolto sia da un dipendente sia da un consulente esterno.

L’Energy Manager deve essere nominato dai soggetti (persone fisiche e giuridiche, come imprese, enti locali, consorzi, ecc.) sottoposti all’obbligo in quanto presentano consumi annui superiori alle soglie indicate dalla legge 10/1991 (10.000 tep/anno per il settore industriale – settori ATECO B, C, D, E, F – e 1.000 tep/anno per gli altri settori).

L’Energy Manager può essere nominato anche da soggetti che non raggiungono le soglie di legge (soggetti non obbligati o volontari), ma che dimostrano una forte attenzione al tema dell’uso razionale dell’energia e alla sostenibilità.

La nomina deve essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) predisposta dalla FIRE.

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