CER

Comunità Energetica Rinnovabile

Quadro normativo

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 introduce nel nostro Paese le “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e il Decreto Legislativo 199/2021 dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Con questo termine si intende un’associazione tra cittadini, attività commerciali, Pubbliche Amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per condividere impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e massimizzare l’autoconsumo virtuale.

Configurazioni previste

GRUPPO di AUTOCONSUMATORI di ENERGIA RINNOVABILE che agiscono COLLETTIVAMENTE

Almeno 2 autoconsumatori che si trovano nel medesimo edificio o condominio (i punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio).

L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

I soggetti facenti parte della configurazione devono:

  • essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
  • aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione;
  • rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione;
  • tener conto del fatto che ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.
COMUNITÀ di ENERGIA RINNOVABILE

Soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri (almeno 2 clienti finali) che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli azionisti/membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali.

L’obiettivo principale (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

La CER deve essere proprietaria, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

I soggetti facenti parte della CER devono:

  • essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
  • tenere conto del fatto che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa/media tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione alta/media tensione (medesima cabina primaria);
  • aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

Incentivazione e Valorizzazione dell’ENERGIA CONDIVISA

Gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria in cui gli impianti di produzione immettono energia in rete.

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di produzione evitate

Entro fine giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica e l’ARERA aggiornano i meccanismi di incentivazione e le restituzioni tariffarie previsti dal DL 162/2019

INCENTIVI ALTERNATIVI: le tariffe della CER non sono cumulabili con il decreto FER-1 e con il meccanismo di SCAMBIO SUL POSTO.

INCENTIVI CUMULABILI: con detrazioni al 50% (fino a 96.000€ e 200 kW, anche per la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus) e con il SUPERBONUS 110% con esclusione della tariffa incentivante.

ASSOLVIMENTO OBBLIGO: gli impianti realizzati al fine dell’assolvimento degli obblighi (edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Come ripartire fra i membri gli incentivi applicati all’energia condivisa attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato.

Ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.

I nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal Governo avranno come obiettivo quello di premiare la condivisione dell’energia e la sincronizzazione tra la produzione ed il prelievo. Dal 15 settembre 2022 (indicativamente) il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti, mentre dal 1° gennaio 2025 lo sarà anche per gli impianti già in esercizio.

Le Comunità Energetiche in Italia

Il GSE ha reso noto lo stato dell’arte, indicando che le istanze ricevute dal Gestore sono 37, di cui 23 per gruppi di autoconsumo e 14 per CER.  Le Regioni maggiormente interessate sono quelle del Nord, con il Veneto che ha avviato 8 progetti, il Piemonte 7, la Lombardia 6 e il Trentino Alto Adige 5. Seguono il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e l’Abruzzo con 2 progetti. Una sola iniziativa per Campania, Lazio, Sicilia, Marche e Toscana. Tutti gli impianti sono di tipo fotovoltaico e hanno una potenza media di 15-20 kW. 

Il ruolo di E-fase nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

E-fase si pone come acceleratore del processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili con l’obiettivo di affiancare le nostre controparti nella transizione energetica.

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